L’OIC pubblica la bozza di Documento Interpretativo relativo alla rivalutazione 2020

Il 3 novembre l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la bozza del Documento Interpretativo 7 Legge 13 ottobre 2020, n. 126 Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, che analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020 a favore degli OIC adopter, contenute nell’art. 110 commi 1-7 della Legge 13 ottobre 2020, n.126 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 (Decreto Agosto). 

Nella bozza di Documento si indicano i beni che possono essere oggetto di rivalutazione, ovvero i beni di impresa anche se completamente ammortizzati e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sono pertanto esclusi i beni detenuti in leasing. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

L’importo massimo della rivalutazione è fissato nei valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri, utilizzando sia il criterio del valore d’uso sia il criterio del valore di mercato.

La rivalutazione va contabilizzata nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ma alle società con esercizio solare “a cavallo” è attribuita la possibilità di effettuare la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 13 ottobre 2020, n. 126.  

Sotto il profilo contabile la rivalutazione va imputata ai beni con contropartita il capitale o una speciale riserva di patrimonio netto, mentre gli ammortamenti relativi alla rivalutazione vanno contabilizzati a partire dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata.  

La rivalutazione può essere riconosciuta fiscalmente tramite il versamento di un'imposta sostitutiva in misura pari al 3 per cento, che va contabilizzata a riduzione della voce di patrimonio netto relativa alla rivalutazione. I maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali e quindi, alla data in cui è effettuata la rivalutazione, non vengono iscritte imposte differite in quanto il valore contabile è pari al valore fiscale.  Nei bilanci successivi, la società rileva la fiscalità differita ai sensi dell’OIC 25, allorché si generano differenze temporanee. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%. In caso di mancato affrancamento si genera una riserva in sospensione d’imposta, soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione e che pertanto, secondo quanto indicato dall’OIC 25 par. 64, richiede l’iscrizione di imposte differite alla data della rilevazione iniziale della rivalutazione. Tuttavia, il medesimo principio OIC 25 prevede che le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuzione della riserva ai soci.

Nel caso in cui la società decida di non versare l’imposta sostitutiva del 3 per cento, la rivalutazione ha valenza esclusivamente civilistica e si origina una differenza temporanea tra il valore contabile del bene rivalutato e il relativo valore fiscale. Pertanto, alla data della rivalutazione la società contabilizza a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto le imposte differite passive, che si riverseranno a conto economico negli esercizi successivi in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso ammortamenti, cessione dell’immobile, svalutazione.

In nota integrativa le società sono tenute a fornire apposita informativa in merito alla rivalutazione effettuata.

L’OIC ricorda nella bozza di Documento che la rivalutazione di un asset non comporta una modifica della relativa vita utile e conclude ponendo due quesiti in merito alla valenza anche nel bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili italiani della rivalutazione contabilizzata nel bilancio d’esercizio.

I commenti relativi alla bozza del Documento sono aperti sino al 30 novembre.

Leggi il documento interpretativo definitivo OIC n. 7 “Legge 13 ottobre 2020, n. 126 Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”