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L’istituto del distacco, relativamente ai rapporti di lavoro privatistico, trova applicazione in base alle previsioni dell’art. 30, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Riforma Biagi) e della circolare 15 gennaio 2006, n. 3 del Ministero del Lavoro.
Il distacco si configura quando il datore di lavoro, nel legittimo esercizio dei suoi poteri direttivi e, in caso di mutamento di mansioni, con il consenso del prestatore d’opera, pone il proprio dipendente a disposizione di un soggetto terzo (società
distaccataria), a favore del quale il lavoratore medesimo presta la propria attività lavorativa.
In sostanza, il distacco comporta una modifica delle modalità di esecuzione dell’obbligazione di lavoro gravante sul dipendente, ma non implica l’estinzione dell’originario rapporto di lavoro e il contestuale instaurarsi di un nuovo rapporto con il soggetto beneficiario della prestazione lavorativa.
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